Art. 4.
(Modifiche all'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125).

      1. All'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Sono vietati la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 23 alle ore 7»;

 

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          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade».